Studio Bruni

Consulenze per Agricoltura, Agroalimentare e Ambiente

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Valutazione Impatto Ambientale

In Italia la legge 349/1986 prevede una procedura di Via per alcune grandi opere da sottoporre al giudizio di “compatibilità ambientale” da parte del Ministero dell’Ambiente di concerto col Ministero dei beni culturali e la Regione interessata.
Successivamente sono stati emanati i DPCM 10/08/1988 e 27/12/1988, con i quali rispettivamente si individua l’elenco delle opere da sottoporre al VIA e si forniscono le “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale". L’elenco comprende raffinerie, centrali di gassificazione e liquefazione, impianti di stoccaggio ed eliminazione di residui nucleari, impianti di estrazione e lavorazione dell’amianto, impianti chimici integrati, autostrade, porti e vie navigabili, dighe, impianti di eliminazione di rifiuti tossici.
Dall’elenco sfuggono sostanzialmente strutture e processi che possono sostanzialmente sviluppare impatti ambientali sul territorio, come l’industria estrattiva, le pianificazioni territoriali e la stessa agricoltura.
L’agricoltura non solo subisce danni da parte di altre attività, ma essa stessa può contribuire ad una alterazione ambientale (impiego dei fitofarmaci, utilizzo non razionale dei concimi minerali, uso delle acque).
Le principali fasi tecniche della procedura di VIA
- Identificazione ed analisi degli impatti ambientali del progetto e delle sue varianti (selezione del progetto e delle alternative, inizio dell’analisi territoriale, analisi degli impianti, stima e previsione evolutiva del sistema, analisi dei rischi accidentali);
- Valutazione degli impatti e delle varianti (valutazione, gerarchizzazione, aggregazione degli impatti - sul progetto e sulle varianti);
- Esposizione pubblica dei risultati ed interazione con gli organi competenti.
Struttura procedurale della VIA secondo la normativa nazionale
- Quadro di riferimento programmatico (chiarisce le relazioni tra l’opera in progetto e la programmazione territoriale esistente);
- Quadro di riferimento progettuale (che deve contenere: a- descrizione delle motivazioni del proponente, coerenti con le disposizioni vigenti, rispetto le soluzioni progettuali effettuate; b- descrizione delle caratteristiche tecniche del progetto e le misure intese all’ottimale introduzione del progetto nel territorio).
- Quadro di riferimento ambientale (di fatto costituisce il VIA, ossia la parte fondamentale dello studio).
Il VIA non va visto come metodo di confronto tra territorio agricolo e ambiente naturale, ma come mezzo per il miglioramento nell’utilizzo e gestione delle risorse disponibili nell’agrosistema.
Alcune possibili applicazioni della VIA in agricoltura:
- Pratiche agricole (sistemi colturali; sistemi di allevamento; sistemazione dei terreni; organizzazione degli appezzamenti; set aside; primi rimboschimenti);
- Infrastrutture aziendali ( stalle; impianti che possono ospitare volatili da cortile; piscicoltura di salmoidi; magazzini; serre; abitazioni; Infrastrutture sovraziendali; canali di scolo e di irrigazione; invasi; strade rurali; strutture cooperative);
- Infrastrutture non agricole (viabilità; edilizia);
- Pianificazione territoriale (piani regolatori comunali; piani generali di bonifica; piani regionali di smaltimento dei rifiuti; piani regionali di risanamento delle acque).
Procedure di valutazione
La direttiva CEE prevede che il committente pubblico o privato richiedente l’autorizzazione, fornisca le informazioni relative al progetto per il quale è richiesta la VIA. Tali informazioni costituiscono, in pratica, lo studio di impatto ambientale.
La direttiva non impone alcuna metodologia da seguire, per cui sia in Italia che all’estero sono state proposte diverse metodologie, che possono essere raggruppate sostanzialmente in tre classi:
1. metodologie che fanno uso di cartografie ambientali;
2. metodologie di previsione basate su liste di controllo, matrici, network, ecc.;
3. modelli matematici (simulazioni).
Le informazioni fornite dal committente sono messe a disposizione delle autorità competenti
in materia ambientale e dei cittadini interessati, a cui viene data la possibilità di esprimere osservazioni e critiche al documento proposto (pubblicazione su giornali locali, esposizioni di grafici, disegni, tabelle, plastici, ecc.) . La direttiva stabilisce che ogni Stato membro ha facoltà di promuovere le modalità di informazione e consultazioni più idonee.
A differenza della ACB (analisi costi-benefici) tradizionale, con cui si arriva alla quantificazione dei danni e dei benefici collettivi, con l’analisi di VIA si ricerca la distribuzione dei danni e dei benefici tra i singoli soggetti, ognuno dei quali deve poter trovare un vantaggio alla realizzazione dell’opera o comunque, qualora qualcuno venga danneggiato, è necessario che venga adeguatamente compensato da coloro che ne traggono beneficio.
Le modalità di compensazione possono essere diverse (di tipo monetario; apportando modifiche al progetto al fine di contenere eventuali danni; ecc.).
Sistema agroalimentare e impatto ambientale
In questi ultimi anni lo sviluppo economico vortic.oso ha prodotto un dissesto dell’ecosistema ambientale.
L’agricoltura opera su quasi l’80% del territorio ed è un fattore determinante per la salvaguardia ambientale.
La terra è abitata da 5,8 miliardi di persone; di questi 1,6 miliardi sono malnutriti, 2 miliardi vivono in una situazione di povertà e la popolazione mondiale aumenta di 80 milioni di persone all’anno. Di contro, ogni giorno sul pianeta si bruciano tanti combustibili fossili quanti se ne sono bruciati in mille anni. Se non è possibile bloccare lo sviluppo, tuttavia si può pensare ad uno sviluppo sostenibile, inteso come processo evolutivo capace di soddisfare i bisogni di oggi, senza compromettere quelli delle generazioni future.
Dal dopoguerra ad oggi le produzioni agricole hanno avuto una formidabile crescita grazie soprattutto ai nuovi mezzi meccanici e chimici e grazie anche alla politica agraria della CEE: la produzione media unitaria di frumento nella U.E. è più che triplicata, mentre la produzione di latte per vacca si è accresciuta di 1,6 volte negli ultimi 30 anni. Il consumo di concimi, antiparassitari, sementi, ecc., è salito sull’insieme dei fattori di produzione determinando uno squilibrio tra produzioni agricole e risorse naturali del territorio.
Pertanto, l’esercizio dell’agricoltura ecocompatibile assume un ruolo strategico, che va oltre la produzione alimentare, ma si proietta anche nella protezione dell’ambiente e la conservazione delle risorse naturali, la ricostruzione e la conservazione dei biotipi, la protezione dalle erosioni del suolo, il mantenimento dei valori culturali e sociali.
L’agricoltura, come ogni altra attività economica esercitata dall’uomo, è causa di inquinamento ambientale. Alla ricerca della massima efficienza tecnico-economica, gli operatori agricoli, anche sotto la spinta dell’industria, nel corso degli anni si sono preoccupati di eliminare un gran numero di prati, di passare alla monocultura, di incrementare l’uso di concimi azotati, dei diserbati ed antiparassitari di sintesi.
Per superare gli inconvenienti procurati all’ambiente, alcuni propongono il ritorno verso sistemi tradizionali del passato (agricoltura biologica), altri propongono l’utilizzo di tutte le conoscenze della ricerca agronomica (razionalizzazione delle pratiche colturali, mezzi di produzione innovativi, uso di attrezzature meccaniche combinate, lotta integrata, limitazione nell’uso dei concimi, dell’irrigazione, dei fitoregolatori).
Nel sistema agroambientale sono principalmente i prodotti chimici e i reflui che minacciano l’ambiente.
Le prospettive per il futuro di realizzare una agricoltura ecocompatibile sono reali, ma al presente l’applicazione delle tecniche agronomiche di tutela ambientale possono portare ad un calo del reddito aziendale.
In tal caso la società deve preoccuparsi dell’agricoltore che opera in difesa dell’integrità dell’ambiente, intervenendo a sostenerne il sacrificio.
(Vedi Legge Regione Puglia N. 11 del 12 aprile 2001: Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale - Burp n. 57 del 12.04.2001)

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