Studio Bruni

Consulenze per Agricoltura, Agroalimentare e Ambiente

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Rintracciabilità di filiera

Ogni prodotto alimentare commercializzato, anche quello apparentemente più elementare, giunge al consumatore finale passando attraverso numerose fasi, in ognuna delle quali si provvede a svolgere una o più operazioni che contribuiscono alla presentazione al consumo del prodotto pronto ad essere utilizzato per l’alimentazione umana.
La sequenza ordinata di tutte le operazioni richieste e di tutte le varie strutture che operano, è chiamata FILIERA AGROALIMENTARE.
La filiera agroalimentare è quindi “un insieme ordinato”, inteso come complesso di strutture produttive che contribuiscono alla produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare, dove ognuna di esse è identificata per il ruolo che svolge, per i materiali che tratta e per le modalità con cui li tratta.

Una filiera agroalimentare, adeguatamente organizzata, deve avere la capacità di ricostruire la storia e di seguire la destinazione di un prodotto attraverso le diverse fasi di lavorazione, la registrazione dei dati che identificano i materiali utilizzati e gli operatori, associando, infine, correttamente tutte queste informazioni al singolo prodotto che viene immesso in commercio.
Il cosiddetto “SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ” è, appunto, un insieme organizzato di regole di produzione che consente, anche al consumatore finale, la visibilità e la dimostrabilità (in una parola la “rintracciabilità”) di tutte le informazioni sopra identificate.
Nell’aprile 2001 vedeva la luce la norma UNI 10939 “Sistema di Rintracciabilità nelle Filiere Agroalimentari. Principi Generali per la Progettazione e l’Attuazione”.
La norma indica, come obiettivo principale, l’adozione di “criteri di trasparenza e sicurezza verso il mercato” puntando a documentare la “storia di un prodotto, dal campo al consumatore”, e le specifiche responsabilità, competenti a ciascuno, attraverso l’identificazione dei flussi materiali e dei protagonisti, concorrenti alle varie fasi”.

La UNI 10939 è una norma quadro che definisce i principi e specifica i requisiti per l’attuazione di un sistema di rintracciabilità di filiera, in tutti i casi in cui si voglia documentare la storia di un prodotto alimentare e le specifiche responsabilità di tutti coloro che hanno contribuito alla sua produzione e commercializzazione.
La norma non impone un ben determinato livello di dettaglio ai sistemi di rintracciabilità di filiera, ma lascia ai produttori la possibilità di definire una ampiezza e profondità della filiera agroalimentare che risulti per loro praticabile.
È importante però che il consumatore sia correttamente ed adeguatamente informato su quanto sia possibile realmente comunicargli circa la storia del prodotto che sta acquistando.
Il regolamento CE n. 178 del 28 gennaio 2002 ha sancito nell’Unione Europea, a partire dal gennaio 2005 la trasformazione in obbligo dell’iniziale opzione volontaria, dell’adozione della tracciabilità di filiera per tutti i prodotti alimentari immessi al consumo, prevista dalla norma UNI 10939.
Con tale impostazione, anche i produttori agricoli sono direttamente responsabili, allo stesso modo degli altri attori della filiera, per le attività di propria competenza, e devono fornire agli altri operatori posti a valle nel processo produttivo un prodotto controllato in ogni momento e quindi tracciato e rintracciabile.
Tutte le imprese del Settore agroalimentare che concorrono alla messa in commercio di alimenti, come partecipi di una filiera produttiva, che termini con la commercializzazione del prodotto alimentare, devono, quindi, ognuna al proprio interno, sviluppare ed organizzare un proprio sistema di rintracciabilità aziendale che dovrà fornire ogni garanzia in merito alla possibilità di isolare partite eventualmente difettose, circoscrivendo rapidamente ogni potenziale rischio per la salute.
A tal fine si dovrà concorrere a garantire, per ciascun lotto commercializzato, la possibilità di identificare agevolmente l’origine dell’eventuale difetto in qualunque punto della catena dell’offerta, consentendone il pronto ritiro dal mercato ed identificando, altrettanto agevolmente, le cause del difetto.

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