Studio Bruni

Consulenze per Agricoltura, Agroalimentare e Ambiente

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La sicurezza in azienda

Il D.Lgs 81/2008, conosciuto come il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostituisce il D.Lgs 626/1994 e impone nuovi  obblighi e responsabilità a tutte imprese che si avvalgono del lavoro di personale dipendente o di servizi forniti da terzi.

Anche i componenti di imprese famigliari (ex art. 230 bis C.C.) e i lavoratori autonomi sono soggetti a precisi obblighi e responsabilità. Il nuovo Testo Unico prevede che i componenti dell' impresa famigliare devono:

- utilizzare macchine e attrezzature a norma;

- indossare idonei dispositivi di protezione individuale;

- essere inividuabili mediante tesserino di riconoscimento se prestano servizio in luogo di lavoro in regime di appalto o subappato.

I lavoratori autonomi devono fornire al committente idonea documentazione che dimostra l'idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da eseguire, ossia:

- Iscrizione alla CCIAA nella categoria inerente la tipologia dell'appalto;

- Documentazione attestante la conformità alle disposizione del D.Lgs. 81/2008 di macchine e attrezzature;

- Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

- Attestati inerenti la propria formazione e l'idoneità sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/2008;

- Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Se l'azienda familiare si avvale anche del lavoro di personale dipendente, devono essere applicate tutte le disposizioni contenute nel Testo Unico.

L’agricoltura presenta caratteristiche peculiari e differenziate da tutti gli altri settori produttivi. Infatti, la molteplicità e l’eterogeneità dei diversi lavori colturali, la varietà delle forme di conduzione delle aziende, la polverizzazione e dispersione di queste nel territorio, la variabilità del terreno (soprattutto in riferimento alle pendenze e alle caratteristiche fisico - chimiche), l’età lavorativa degli addetti, determinano la molteplicità e l’eterogeneità delle diverse situazioni di rischio e di conseguenza anche delle diverse soluzioni adottate.


Un moderno approccio al "fare sicurezza" si fonda nell'elaborazione e gestione di un sistema di tipo "globale", che responsabilizzi e renda partecipi in misura maggiore il datore di lavoro ed i lavoratori.

alcuni segnali di sicurezza

 

In breve, per il datore di lavoro, che si assume le molteplici responsabilità, gestire la sicurezza significa:


- Aggiornare o redigere ex novo il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

- nominare il Responsabile di Prevenzione e Protezione (RSPP) in posseso delle necessarie competenze documentate;

- Programmazione delle misure di Prevenzione e Protezione;

- Realizzazione di interventi formativi e informativi per i lavoratori;

- Valutazione dei rischi interferenziali nei casi ci sia sovrapposizione di attività svolte da soggetti terzi;

- aggiornare e riaggiornare continuamente il Sistema di Sicurezza Aziendale.

NORMATIVA SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

 Il D.M. 388/2003 reca le disposizioni sul pronto soccorso aziendale in attuazione dell'art.15 c.3 del D.Lgs. 626/1994, e prevede quali presidi medico-chirurgici devono essere presenti nelle aziende.

Ai fini del pronto soccorso le aziende sono

così classificate:

GRUPPO A:

- Aziende soggette ad obbligo di notifica (art.2 D.Lgs. 334/99);

- Centrali termoelettriche;

- Impianti e laboratori nucleari (artt. 7,28 e 33 de D.Lgs. 230/95);

- Aziende estrattive e minerarie (D.P.R. 624/96);

- Aziende che eeguono lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56);

- Aziende che fabbricano esplosivi, polveri e munizioni;

- Aziende con gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro nll'ultimo triennio;

- Aziende agricole con più di 5 unità a tempo indeterminato.

GRUPPO B:

- Aziende che non rientrano nel gruppo A con 3 o più unità a tempo indeterminato.

GRUPPO C:

- Aziende che non rientrano nel gruppo A con meno di 3 unità a tempo intrminato.

 

Il contenuto minimo delle cassette di pronto soccorso e dei pacchetti di medicazione variano a seconda della tipologia aziendale, integrato eventualmente dalle specifiche indicazioni del medico competente. Tra parentesi è indicato il numero delle confezioni o pezzi necessario.

Aziende dei gruppi A e B:

- guanti sterili monouso (5 paia)

- flacone soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1 confezione)

- flaconi di soluzione fisiologica sodio-cloruro 0,9% da 500 ml (3 confezioni)

- compresse di garza 18 x 40 in buste singole (2)

- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)

- pinzette di medicazione sterili monouso (2)

- confezione cotone idrofilo (1)

- confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)

- rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)

- confezione di rete elastica di misura media (1)

- forbici (1 paio)

- lacci emostatici (3)

- ghiaccio pronto all'uso (2 confezioni)

- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)

- termometro

- visiera paraschizzi

- teli sterili monouso (2)

- apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Aziende del gruppo C:

- guanti sterili monouso (2 paia)

- flacone soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1 confezione)

- flaconi di soluzione fisiologica sodio-cloruro 0,9% da 250 ml (1 confezione)

- compresse di garza 18 x 40 in buste singole (1)

- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)

- pinzette di medicazione sterili monouso (1)

- confezione cotone idrofilo (1)

- confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)

- rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (1)

- rotolo di benda orlata alta cm. 10 (1)

- forbici (1 paio)

- lacci emostatici (1)

- ghiaccio pronto all'uso (1 confezioni)

- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)

- istruzioni per l'uso dei presidi suddetti e per il primo soccorso in attesa del servizio di emergenza.

 

I PRESIDI MEDICO CHIRURGICI DEVONO ESSERE PRESENTI IN OGNI SINGOLA UNITA' OPERATIVA. NEL CASO DI LAVORI ESEGUITO ALL' ESTERNO DELL'UNITA' OPERATIVA, AI SINGOLI LAVORATORI O ALLE SQUADRE DEVE ESSERE FORNITO UN PACCHETTO DI MEDICAZIONE ED UN MEZZO DI COMUNICAZIONE AL FINE DI ATTIVARE EVENTUALI SOCCORSI O PER CONTATTARE DIRETTAMENTE IL 118.

 

Il datore di lavoro designa uno o più lavoratori quali addetti al primo soccorso aziendale. Le figure prescelte devono frequentare uno specifico corso di formazione della durata di 16 ore per le aziende del gruppo A e di 12 ore per le aziende del gruppo B e C.

 

 


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